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Parte Prima
DIRITTO E TEMPO NELLA FILOSOFIA GIURIDICA ITALIANA
Capitolo I
L’inautenticità strutturale del tempo giuridico: Gino Capozzi
§11 L’intemporalità giuridica come limite del "cangiamento storico"
Nonostante il diverso atteggiarsi del diritto e della storia nel tempo, resta il problema del loro nesso reciproco.
Si direbbe che tale nesso sia da individuarsi proprio sulla base di una migliore comprensione del senso dell’intemporalità dell’uno e del "cangiamento" dell’altra, tenendo presente il rapporto di derivazione dell’esperienza giuridica dalla storia.
Alla luce di tale rapporto, più volte riaffermato da Capozzi, appare chiaro che l’intemporalità del diritto non può trovare un senso in se stessa: essa potrò comprendersi soltanto in relazione alla storia su cui interviene. E’ così che Capozzi individua il diritto come limite posto al "cangiamento" dell’individualità storica:
"La generalità giuridica è il ‘limite’ che l’individualità storica fissa a sé come norma del suo cangiamento"20.
Il "cangiamento storico", per evitare l’assoluta differenziazione e frammentazione dell’individualità, ha bisogno di darsi un limite tramite il diritto. Questo, tuttavia, può irrigidirsi nella sua intemporalità, fino a trasformarsi da limite ad "ostacolo" del "cangiamento storico".
Di qui i continui aggiustamenti tra esigenza di cambiamento e bisogno di un limite, alla ricerca di un equilibrio dinamico:
"Il cangiamento storico non tollera ‘eccessi’ del limite giuridico: di qui la ragione del precipitare dell’equilibrio; ma non sopporta nemmeno ‘difetti’: di qui la ragione della sua ricomposizione"21.
Capozzi individua a questo proposito una "fisiologia" ed una "patologia" del diritto, in base alla sua maggiore o minore duttilità nei confronti del cambiamento storico.
Al mutare delle esigenze della individualità storica, da cui (non dimentichiamo) il diritto deriva, il diritto può fisiologicamente procedere al cambiamento delle sue norme. E’ il fenomeno dell’abrogazione:
"La generalità giuridica è costituita da una norma che è immutabile ab intrinseco ma ab estrinseco subisce gli effetti del cangiamento dell’individualità storica. Determiniamo a livello giuridico l’entità del cangiamento ab estrinseco della norma. Si chiama ‘abrogazione’. L’abrogazione è la condizione giuridica della ricomposizione dell’equilibrio tra il limite giuridico e cangiamento storico"22.
Notiamo per inciso come, in base a questi rilievi, la capacità di un determinato sistema giuridico di sopportare fisiologicamente una certa variazione delle sue norme dipenda dalla validità delle sue norme procedurali. E’ ad esse infatti che è affidato il meccanismo di auto-aggiustamento del sistema. Un sistema privo di un’efficace procedura, sarà fatalmente destinato agli esiti patologici di cui qui di seguito.
Nella patologia del diritto, infatti, "è tutto il diritto, e non già la norma singola, che reagisce come ostacolo al cangiamento storico, nel fenomeno di degenerazione che rompe l’equilibrio tra l’uno e l’altro. (…) Tale fenomeno di degenerazione del diritto, definiamolo nella sua essenza logica e di là da ogni metafora. ‘Crisi del diritto come ordinamento’. In siffatta situazione di crisi dell’ordinamento, è irrilevante la funzione di ricambio del diritto che viene garantita dagli istituti interni"23.
Non potendo più contare sulle procedure interne di modificazione, irrigiditesi anch’esse contro il cambiamento storico, l’equilibrio sarà ristabilito per via extra-giuridica, anzi, antigiuridica, tramite la rivoluzione.
L’autore si impegna a questo punto in un’attenta fenomenologia della rivoluzione, debitrice in più punti delle riflessioni di Cotta.
In sintesi, ribaltando l’antico regime in virtù della sua essenza specifica (e antigiuridica) di forza, la rivoluzione perviene strutturalmente a un effetto eterogeneo rispetto a tale sua essenza: essa instaura un ordine nuovo, un nuovo equilibrio tra storia e diritto:
"La rivoluzione ha degli ‘effetti’ che non sono ‘omogenei’ con la sua essenza costitutiva. (…) La rivoluzione, mentre nella sua essenza è forza, nei suoi effetti è diritto"24.
NOTE
20 TN, p. 241 (torna al testo).
21 TN, p. 242-243 (torna al testo).
22 TN, p. 243 (torna al testo).
23 TN, p. 246 (torna al testo).
24 TN, p. 251 (torna al testo).
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