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Parte Prima
DIRITTO E TEMPO NELLA FILOSOFIA GIURIDICA ITALIANA
Capitolo II
Temporalità riconoscimento e diritto: Bruno Romano
§20 Il riconoscimento come senso e fondamento del diritto
Se nell’orizzonte di Kierkegaard l’unità delle ecstasi temporali immediatamente interpretata come eternità, portava a concludere per l’uguaglianza come elemento caratterizzante la coesistenza giuridicamente regolata, un maggiore approfondimento della temporalità in Heidegger, quale quello condotto nel volume su Il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale (1985)49, conduce Romano a recuperare il tema della differenza come elemento centrale e intrascendibile della relazione coesistenziale, e dunque dello stesso fenomeno diritto.
Ciò che viene più chiaramente in luce, in questa ulteriore fase della riflessione di Romano, è soprattutto il carattere ec-statico della temporalità:
"La temporalità, che per Heidegger costituisce il modo di essere essenziale dell’esistente, è, quindi, il far presente in ogni manifestazione dell’esistente tanto l’unità delle tre dimensioni temporali di passato, futuro e presente, quanto l’essere questa unità ec-statica. Questa qualificazione (ec-statica) indica che la temporalità è tale da poter essere esistita sempre, e solo, in modo che le tre dimensioni di passato, futuro e presente rimangano ciascuna nella differenza rispetto alle altre, pur essendo esistite nella loro contemporaneità"50.
Conformemente alla ec-staticità propria della temporalità autentica, la relazione coesistenziale viene a delinearsi come incontro in cui ciascun membro della relazione è in grado di riconoscere l’altro in quanto altro, senza sopprimerne la differenza, ma al contrario conservandone la reale alterità.
Ed è su questa relazione di riconoscimento che il diritto trova il suo più proprio fondamento:
"Il fenomeno diritto ha e custodisce il suo significato se è radicato nella struttura temporale dell’esistente, come contemporaneità e differenza delle tre dimensioni di passato, presente e futuro. (…) La consapevolezza che la differenza, radicata nella temporalità, appartiene in modo non superabile all’esistente, fa sì che il rapporto tra gli esistenti inizi e si mantenga nella differenza, ove l’altro è incontrato in quanto realmente altro. Il riconoscimento, come ritrovare se stesso nell’altro reale, solo se si mantiene sempre nel medio della ‘differenza’, costituisce il ‘senso’ e ‘fondamento’ del diritto"51.
La relazione giuridica, lungi dall’annullare i termini della relazione l’uno nell’altro, consente invece, in quanto fondata sulla relazione riconoscente, la reciprocità dell’incontro, nella custodia dell’originalità di ciascuno:
"Il diritto ha come suo ‘senso’ e ‘fondamento’ quel tipo di riconoscimento che non è l’identificazione di un io in un tu, o di entrambi, in un qualche assoluto, ma è il riconoscersi con reciprocità nella ‘differenza’ costitutiva dell’originalità esistenziale di ciascuno"52.
La dimensione ec-statica della temporalità, fondante l’unità-contemporaneità delle tre ec-stasi temporali, vissuta nel mantenimento della loro reciproca differenza, costituisce, per Romano (e con Heidegger), il "momento costitutivo dell’essere dell’uomo e del suo volgersi all’altro"53.
In tal modo il "volgersi all’altro", la relazione coesistenziale, non ha carattere escludente, ma, in quanto custodisce e riconosce la differenza, consente "il riconoscimento dell’alterità reale e quindi, il diritto come ‘relazione riconoscente’, potendosi argomentare che il coappartenersi di riconoscimento e diritto ha il suo radicamento autentico nella costituzione temporale dell’uomo"54.
Un’esistenza che volesse attuarsi come assoluta posizione dell’io, nel disconoscimento dell’alterità, non potrebbe che realizzarsi nella "estinzione dell’altro in quanto io reale"55, in un incrociarsi di rapporti ridotto alla lotta per il dominio di un io sugli altri.
Ma l’esito di un tale (non-)relazionarsi, "l’individuazione di chi è escluso e di chi è l’escludente, possono venire solo dalla casualità del combinarsi delle forze che intervengono nella lotta per l’esclusione"56.
La temporalità che guida la relazione escludente non è quindi quella esistenziale, propria dell’uomo, ma quella "del combinarsi cieco della fattualità":
"Questo tipo di temporalità è la semplice successione slegata dei momenti: ciascun momento è ciò che di volta in volta risulta dallo scontro tra le diverse forze in contrasto e che, in quanto tale, è pronto per essere sostituito da un altro momento, anch’esso così costituito"57.
Se al contrario la temporalità propria dell’essere dell’uomo è tale da riconoscere la differenza, e dunque l’alterità reale dell’altro nella relazione riconoscente, a questa sarà essenziale il momento della giuridicità, come relazione universalmente riconoscente e non escludente:
"Coerentemente legata a questa considerazione è la qualificazione del nesso riconoscimento-diritto come una dimensione essenziale della realtà esistenziale dell’io, temporalmente chiarito come autore del progetto reale e non come anonimo centro di imputazione, di quanto accade nel combinarsi delle forze non-esistenziali della fattualità"58.
La relazione riconoscente, fondata sulla temporalità ec-statica e fondante il diritto, si delinea come relazione triadico-simbolica, e non duale-immaginaria59. Essenziale alla relazione riconoscente è dunque quella che Romano chiama l’"opera del terzo":
"Il ‘terzo’ svolge il compito essenziale di presentificazione della differenza come medio del volgersi a se stesso, all’altro e al mondo. Il ‘terzo’ è il luogo differenziale che custodisce la relazione in quanto tale, impedendone lo scivolamento nell’unità-univoca e captativa dello immaginario"60.
Il ‘terzo’, come custode della differenza coesistenziale, opera anche nel diritto, in modo che nella relazione giuridica "ciascun esistente non è il ‘terzo’ rispetto all’insieme del rapporto, ma il terzo è terzo per ciascun membro del rapporto"61.
Non solo. Per la sua essenzialità, "il ‘terzo’ svolge la sua opera nell’intera estensione del fenomeno diritto. L’opera del terzo è, pertanto, presente sia nel momento iniziale di formazione dei contenuti positivi dell’assetto giuridico, come ad esempio nell’attività legislativa, sia nel momento ultimo di concretizzazione del diritto, ossia nell’attività giurisdizionale"62.
La considerazione filosofica dell’attività giuridica come "opera del terzo" apre, come è già possibile intuire, a orizzonti inediti di interpretazione delle categorie del giuridico che le diverse "teorie generali del diritto" si limitano a "sistemare" nell’àmbito dell’ordinamento positivo. Ma di questo sarà detto più avanti63.
Dopo aver nuovamente mostrato l’opposizione tra la temporalità ec-statica dell’uomo, e la temporalità qualificante la nostra epoca come epoca del dominio della tecnica64 – secondo quanto già acquisito in Tecnica e giustizia… – Romano torna a considerare la temporalità, per così dire, interna del diritto, tentando di ricondurla alla temporalità ec-statica su cui il diritto si fonda, ma ricadendo, a nostro avviso, nella problematicità irrisolta di cui già si è parlato65.
Di nuovo infatti Romano individua nel diritto una "risposta tesa ad eliminare, nei limiti in cui le relazioni possono essere giuridicizzate, il dominio della temporalità dell’improvviso: è il mezzo per dominare l’angoscia, che chiede, per essere superata, la garanzia dinanzi alla temporalità dell’improvviso, intesa come assoluta possibilità di ogni possibile. Il diritto, pertanto, segna, all’interno della relazione, il passaggio dalla semplice possibilità alla realtà della possibilità"66.
Abbiamo già detto della contraddizione che si viene così ad instaurare tra la fondamentale temporalità ec-statica, sulla cui base il diritto trova la sua stessa ragion d’essere, e la struttura temporale interna della norma.
Basti qui aggiungere che lo stesso Romano avverte ora tale problematicità, giungendo a parlare di una "caduta di intensità esistenziale" nel rapporto giuridico, come scotto che tuttavia andrebbe pagato pur di "liberare il rapporto dalla temporalità dell’improvviso, dall’angoscia del mutamento della scelta comune, che può anche tradursi nella unilaterale negazione della stessa scelta comune"67.
Tale problematicità, tuttavia, non potrà essere risolta che seguendo l’indicazione che Romano stesso offre, e che qui riproponiamo:
"L’approfondimento del nesso diritto-tempo si compie con la ripresa dell’analisi heideggeriana ove la paura si lega a qualcosa di definito e l’angoscia, invece, al disagio profondo che logora l’esistente davanti al nulla"68.
Il nulla dell’angoscia, così a fondo indagato da Heidegger, è davvero qualcosa da cui fuggire e liberarsi? E se così non fosse, quale temporalità risulterebbe adeguata al diritto, nella misura in cui esso si voglia autenticamente umano?
NOTE
49 RRG, cit.; tale approfondimento tuttavia risulta già avviato in Romano con la pubblicazione di Riconoscimento e diritto. Interpretazione della Filosofia dello spirito jenese (1805-1806) di Hegel, Roma, 1975 (torna al testo).
50 RRG, pp. 76-77 (torna al testo).
51 RRG, p. 90 (torna al testo).
52 RRG, p. 93. L’identificazione, e dunque la vanificazione, di entrambi i termini della relazione "in un qualche assoluto" è quanto accade in Hegel; la posizione hegeliana è acutamente ricondotta da Romano ad una "negazione della temporalità costitutiva dell’esistente", RRG, pp. 84-88 (torna al testo).
53 RRG, p. 146 (torna al testo).
54 Ibidem (torna al testo).
55 RRG, p. 160 (torna al testo).
56 Ibidem (torna al testo).
57 RRG, pp. 161-162 (torna al testo).
58 RRG, p. 164 (torna al testo).
59 Mentre nel simbolo vige infatti un rinvio all’alterità, nell’immagine prevale l’immediata e indifferente identificazione: "La presenza centrale del terzo, situando l’esistenza individuale e la coesistenza nel ‘simbolico’, riafferma la costituzione ec-statica dell’uomo e ripropone il convincimento che ‘l’io è l’altro’, ossia che l’io non è mai nell’immagine statica che gli appare come sua, ma è sempre il suo essere-altro rispetto ad una tale immagine. Si manifesta qui il rinvio essenziale, per la custodia dell’io-soggetto-esistente, all’alterità che, certo, è l’essere altro dell’io rispetto ad ogni definita immagine ove egli precipita specularmente, ma che in modo più intenso, è l’altro-io nella sua compiuta non-disponibilità e differenza", RRG, p. 179 (torna al testo).
60 RRG, p. 178 (torna al testo).
61 RRG, p. 180 (torna al testo).
62 RRG, p. 183 (torna al testo).
63 Cfr. Parte Terza (torna al testo).
64 "La produzione totale ha allora come sua qualificazione temporale quella di essere ‘nel momento‘, in un tipo di interpretazione del movimento storico, del divenire, che è la semplice successione dei momenti. All’interno di questo tipo di produrre non c’è spazio né per l’attenzione al provenire, né al futuro. (…) La produzione è totale, è principio a se stessa, solo se vive ogni volta la sua pienezza nel momento, posto nella semplice e disgiunta successione dei momenti", RRG, p. 210 (torna al testo).
65 Cfr. retro, §19 (torna al testo).
66 RRG, p. 216 (torna al testo).
67 RRG, p. 218 (torna al testo).
68 RRG, pp. 219-220 (torna al testo).
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e basta con la tesi! vogliamo le tue analisi finanziarie e politiche, intead! :))
E invece vi toccherà sorbirvi anche questa, tiè! 🙂
uff… dovrò trovare il modo di eliminare automaticamente questi post dal feed :))