Il blog di Antonio Tombolini

La Chiesa e l'ICI, ovvero: predicare e razzolare

L
Ratzinger

E’ successo tutto oggi.
Predicare:

Il materialismo è l’idolatria del nostro tempo, potere e ricchezza e successo sono false religioni (Papa Ratzinger)

Razzolare:

Scuole private, strutture alberghiere per pellegrini e cliniche di proprietà della Chiesa non pagheranno più l’ICI: l’articolo 6 del decreto Infrastrutture, approvato ieri in Senato, estende le agevolazioni previste per le chiese cattoliche a tutti gli immobili dove si svolgono ‘attività connesse a finalità di culto’ anche ‘in forma commerciale’. In pratica – spiega Repubblica – se finora l’ICI non doveva essere pagata per i luoghi di culto, la nuova legge allarga l’esenzione a scuole private, case di cura, ristoranti e foresterie appartenenti alle istituzioni cattoliche, e non ad altre confessioni religiose. Il danno economico calcolato dall’ Anci per le casse dei Comuni è di almeno 300 milioni di euro, 25 dei quali solo a Roma, e di una perdita del 30% del gettito in località come Assisi, dove – fa notare Repubblica – persino il sindaco di centrodestra si è lamentato. I Comuni sono dunque in rivolta e lo è anche l’opposizione che – si legge su La Stampa – parla di ‘regalo alla Cei’. Intervistato dal quotidiano torinese, il vescovo Francesco Saverio Salerno appare invece, naturalmente, soddisfatto della novità: ‘Lo chiedevamo da tempo; sarà un grande vantaggio per l’intera collettività”

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  • Qualche sussurro oltre al tuo si è sentito, per fortuna. Speriamo che questi si tramutino in fatti quando e se nel 2006 ci sarà un cambio di maggioranza.
    Speriamo, altrimenti mi toccherà cominciare a votare radicale pure a me 🙂

  • Per capire cosa e’ successo basta rileggere art. 7 del decreto legislativo 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) istitutivo dell’Ici
    Esenzioni
    1. Sono esenti dall’imposta:
    a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
    b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
    c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
    d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
    e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
    f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internaziona li per i quali e’ prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
    g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
    h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
    i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
    2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
    Nota
    Il testo riportato è in vigore dall’1/1/1993.

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