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Introduzione. I. Giustificazione fenomenologica e storiografica della ricerca: §2 … e nel pensiero filosofico

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INTRODUZIONE

I. Giustificazione fenomenologica e storiografica della ricerca

§2 … e nel pensiero filosofico

La questione dunque non è nuova, e ciò non può più destare meraviglia. Non solo il diritto infatti ha a che fare, in modo privilegiato, col tempo. E’ vero anche l’inverso: il tempo, considerato in se stesso, sembra evocare termini e idee propri dell’esperienza giuridica.

Basti pensare al tempo come ordine del movimento e, in generale, di tutto ciò che accade. Concezione presente fin dalle origini della filosofia, se Anassimandro poteva parlare di Chronou taxin, di un ordine del tempo, e che percorre tutta la storia del pensiero occidentale, con Leibniz che definisce il tempo "un ordine delle successioni", concezione cui lo stesso Kant in sostanza si attiene, e da cui neanche Einstein sembra allontanarsi, se si accetta l’interpretazione di Reichenbach: "Il tempo è l’ordine delle catene causali: questo è il principale risultato delle scoperte di Einstein". Del resto anche la concezione del tempo come numero o misura, risalente ad Aristotele, richiama la funzione regolativa tipica del diritto.

La rilevanza della questione sembra dunque sufficientemente, oltre che superficialmente, fondata sulle cose stesse. Tuttavia una riflessione esplicita e tematica sulla problematica indicata con l’espressione "diritto e tempo" non sembra vantare molti precedenti.

Abbiamo, per la verità, un Tractatus novissimus de tempore legali dell’Antonelli, risalente al 1753, ma in questo, come in altri trattati dell’epoca, l’oggetto della riflessione non è tanto il tempo, quanto il ruolo specifico dei termini nell’àmbito dell’esperienza giuridica: una riflessione si direbbe tecnica su uno specifico e rilevante istituto, qual è appunto quello dei termini nel diritto.

Appare esatto pertanto il rilievo di Capozzi, secondo il quale la riduzione del tempo alla questione dei termini, nell’àmbito filosofico giuridico, "si attenua o viene meno ai nostri giorni"(1). Come acuta appare la motivazione che lo stesso autore pone a fondamento del recente interesse per la questione diritto e tempo nella sua globalità da parte della filosofia del diritto:
"L’estinguersi dell’indirizzo che colloca il tempo giuridico principalmente sotto la specie dei ‘termini’, è dovuto probabilmente al dilatarsi e al complicarsi della prospettiva nella conoscenza del tempo, in seguito alle ricerche sistematiche condotte rispettivamente dalla fisica specie relativistica e dalla filosofia postkantiana, come l’idealismo, la fenomenologia, l’esistenzialismo, il bergsonismo, l’attualismo. Correlativamente all’approfondirsi della filosofia e della scienza del tempo, il pensiero giuridico esce dai limitati àmbiti tradizionali e si dedica alla perlustrazione di aspetti rimasti nell’ombra, a proposito della ‘rilevanza’ del tempo nel diritto"(2).

In effetti, dopo la definizione aristotelica del tempo come "numero del movimento"(3), e la sostanziale accettazione di questa da parte della filosofia successiva, fino agli impulsi nuovi dati alla questione da Newton e da Leibniz, il diritto si attesta anch’esso su tale definizione, pervenendo ad utilizzare il tempo proprio come numero o misura dell’intervallo tra diversi accadimenti, e dunque come termine.

Dall’interno di questa tradizione apparentemente ininterrotta spicca tuttavia il pensiero di Agostino, che per primo, e per la verità isolatamente, si spinge ad una meditazione sul tempo i cui risultati mostreranno la loro fondamentale rilevanza speculativa a distanza di secoli, ad opera soprattutto di Bergson, nonostante la ripresa degli stessi, in forma non organica, da parte di un’altra figura di pensatore inattuale, Blaise Pascal.

A imprimere tuttavia il primo impulso ad una riflessione tematica sulla questione diritto e tempo è Kant. Nonostante egli riprenda gli spunti offerti in materia all’epoca soprattutto da Newton e da Leibniz, la sua meditazione sul tempo giunge a toccare vertici che resteranno punti di riferimento irrinunciabili per tutto il pensiero successivo.

Ed è in Kant che la questione del tempo mette in luce connessioni radicali coi concetti di legge, di dovere, giustizia, eccetera, sebbene sia da notare col De Tejada la diversa sistemazione che in Kant assumono, proprio in riferimento al tempo, la morale e il diritto. La legge morale, l’imperativo categorico è tale in quanto sostanziato di un tempo che è eternità:
"E’ l’eternità del dovere morale che garantisce la sua perennità razionale sopra i volubili cambiamenti del soggetto; è il tempo con contenuto di permanenza quello che trasforma le massime in leggi; è il tempo eterno di fronte al tempo vuoto, è il tempo esigente il compimento completo di una legge morale di fronte al tempo come forma preliminare della intuizione sensibile, quello che caratterizza la filosofia della Ragion pratica di fronte alla filosofia della Ragion pura"(4).

Ed è in riferimento all’eternità dell’imperativo categorico che il diritto si pone come il temporalizzarsi della morale:
"Con la filosofia del diritto il fiume della morale ha un alveo per cui scorre tra gli uomini. Nel diritto (Kant) riprende a intendere formalmente il temop, come un alveo vuoto. (…) Il diritto è un ordine di coesistenza: qui ed ora. Il tempo ha un senso vuoto, è un tempo senza contenuto proprio, l’istante che al nascere muore fugacemente nel suo passaggio. Mentre la legge etica è eterna, con universalità assoluta, il diritto rappresenta le vie attuali dove scorre. La morale è di sempre, il diritto è dell’ora"(5).

E’ nota infine la posizione di Bergson, che per primo introduce una distinzione interna a ciò che viene ordinariamente designato come tempo.
Da una parte il tempo come misura, utilizzato ed utilizzabile nella pratica quotidiana dei commerci e delle scienze. Un tempo, precisa Bergson, spazializzato, riducibile cioè in ultima istanza ad un quantum spaziale predeterminato in vista della misurazione.
Dall’altra il tempo come durata, il tempo vissuto come fenomeno della coscienza, completamente diverso dall’invariabile succedersi di istanti indifferenziati del tempo spazializzato, e molto simile a ciò che Agostino aveva già designato con lo stesso termine: un presente vissuto che raccogliendo il passato si slancia in direzione dell’avvenire, secondo la classica formula agostiniana del presente come "praesens de praeteritis, praesens de praesentibus, praesens de futuris"(6).

Alla stessa matrice bergsoniana sembra rifarsi in definitiva lo stesso Husserl, mentre un approfondimento specifico sarà riservato in questo studio al pensiero di Heidegger.

La rivoluzione bergsoniana, ulteriormente sviluppata nella fenomenologia e nell’esistenzialismo, produce, così come era accaduto dopo Kant, un rinnovato interesse per il tempo anche nella filosofia del diritto, soprattutto in Germania, ad opera di Kark Engisch, Erik Wolf, Werner Maihofer, e soprattutto Gerhart Husserl (figlio di Edmund).

Siamo dunque alla filosofia più recente e, per ciò che riguarda la filosofia giuridica italiana, nomineremo subito, come autori che hanno affrontato con maggiore attenzione la questione diritto e tempo, Enrico Opocher, Luigi Bagolini, Gino Capozzi, Bruno Romano e Sergio Cotta.

La limitazione cui si atterrà la presente ricerca – comprendente l’esame delle più rilevanti posizioni nel panorama recente della filosofia giuridica italiana, nonché l’approfondimento della temporalità nel pensiero di Martin Heidegger -, risulta dunque giustifica dallo stato stesso delle ricerche sul tema.


NOTE
(1) Gino CAPOZZI, Temporalità e norma, Napoli, 19792, p. 365 (torna al testo).
(2) Ivi, p. 366 (torna al testo).
(3) Cfr. ARISTOTELE, Fisica, D, 11, 219b (torna al testo).
(4) Francisco Elias DE TEJADA, Il tempo nella Filosofia giuridica di Kant, in "Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto" (d’ora in poi "RIFD"), 1957, p. 713 (torna al testo).
(5) Ivi, p. 730 (torna al testo).
(6) AGOSTINO, Confessiones, XI, 20, 26 (torna al testo).

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