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Introduzione. III. I concetti fondamentali del pensiero di Gerhart Husserl: §8 Tempo astratto e fattispecie concreta

I

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INTRODUZIONE

III. I concetti fondamentali del pensiero di Gerhart Husserl

§8 Tempo astratto e fattispecie concreta

Sembra dunque che col passaggio dalle Rechtswahreiten del diritto astratto alle norme prescrittive di un determinato, e perciò storico e temporale ordinamento l’iter possa dirsi concluso.

Eppure G. Husserl si avvede che la temporalizzazione non è ancora sufficiente: anche una certa norma di un determinato ordinamento giuridico, pur partecipando della contingente temporalità di questo, resta ancora allo stato di potenza, finché non venga applicata.

L’autentica e piena temporalizzazione del diritto consiste proprio nell’applicazione di esso al fatto storico.
Di qui l’importanza fondamentale che G. Husserl assegnerà al giudice,
come istanza della comunità attraverso cui il diritto perviene alla sua
pienezza di diritto vigente26.

E’ qui che si rivela il punto critico della costruzione husserliana,
relativo proprio alla nozione di temporalità e al suo impiego da parte
dello studioso tedesco.

Infatti, non solo i concetti a priori del diritto, ricavati tramite la Entzeitung, appaiono affetti da atemporalità:
tale carattere sembra piuttosto appartenere, almeno in qualche misura,
alle stesse norme positive di un determinato ordinamento, se è vero che
anch’esse richiedono una Verzeitung attraverso l’operato del giudice27.

In G. Husserl, in definitiva, la vera e autentica Verzeitung è quella operata dal giudice nell’applicazione della norma al cosiddetto caso concreto, mentre il passaggio dal diritto astratto al diritto positivo di un ordinamento non avviene in virtù di una Verzeitung, ma in dipendenza di una intenzione volontaria dei "soci-nel-diritto" membri di quella determinata comunità, intenzione che costituisce l’autentico fondamento della validità del diritto.

Osserviamo dunque che il passaggio dall’universo astratto delle idee a quello dell’ordinamento è in G. Husserl brusco e "rapido"28,
proprio perché non investe una diversa temporalizzazione, ma è fondato
e si esaurisce nella intenzione di fedeltà al diritto dei membri della
comunità: non si tratta di un passaggio da diritto astratto perché atemporale a diritto concreto perché temporale.

Si tratta piuttosto del processo di conferimento di validità prescrittiva che, tramite l’intenzione
volontaria dei soci-nel-diritto, investe il "sistema dei nuclei di
senso" del diritto astratto, puramente descrittivo e privo di ogni
forza normativa.

Il problema del tempom non è incontrato dunque a questo livello, ma
al livello dell’applicazione della norma al caso concreto: cosa accade
nel momento in cui il giudice sostituisce alla astratta previsione
normativa la cosiddetta fattispecie concreta?

"Il giudice, infatti, attraverso il processo logico che G. Husserl definisce riflessione (Reflexion),
si rivolge a se stesso, in quanto socio-nel-diritto di quella comunità
che conformemente alla intenzione ha accettato un certo ordinamento
giuridico, e vaglia quale sia la possibilità di temporalizzazione, di
applicabilità delle norme in esso contenute. (…) Il giudice agisce
perciò come organo vivo della comunità giuridica, la cui
volontà normativa egli rende effettiva nella concreta individualità
della realtà sociale: e ciò è possibile proprio in quanto egli si
riconosce, in modo puro ed esclusivo, socio giuridico, cioè come colui
al quale soltanto il diritto è originariamente dato nella interezza
della sua essenza"29.

Cosa ne è del tempo in questa operazione? Il giudice si rende protagonista di una sorta di riduzione inversa, che riporta il tempo astratto del diritto alla temporalità naturale
della storia? Ma è possibile un incontro tra l’astrattezza del tempo
giuridico e l’inarrestabile fluire degli istanti del tempo naturale? E
questo tempo naturale è proprio all’esistenza degli uomini cui il diritto comunque sempre si riferisce?30

Tali interrogativi restano in G. Husserl aperti.

Basti qui notare che l’importanza della sua ricerca risiede, più che nella compiutezza dei risultati, nella individuazione dei problemi che la questione diritto e tempo solleva.

Problemi che ancora una volta mostrano di concentrarsi attorno ad alcuni interrogativi essenziali: ha il diritto un tempo giuridico suo proprio, come modalità di temporalizzazione specifica? Specifica rispetto a quale concetto di tempo: naturale, vissuto, storico, scientifico? E soprattutto: qual è il nesso tra la temporalità dell’esistenza e la temporalità giuridica (ammesso che ve ne sia una)?

E’ attorno a questi interrogativi che si sono sviluppate le più consapevoli ed originali espressioni della recente filosofia giuridica italiana.


NOTE

26 Cfr. Giuliana STELLA, L’interpretazione temporale…, cit., p. 657 (torna al testo).

27 "Il problema principale consiste nel fatto che l’atemporalità, cioè quella che G. Husserl chiama la ‘validità universale’ di certe forme giuridiche, purificatesi della contingenza spazio-temporale ed elevate al rango di verità per mezzo della detemporalizzazione-astrazione-riduzione, pare dissolversi nel momento in cui, anche se non altrettanto esplicitamente, essa viene verosimilmente attribuita anche all’ordinamento giuridico, che di fatto non può essere, nelle sue strutture, che storicamente determinato nella sua particolarità irripetibile": ivi, pp. 658-659 (torna al testo).

28 Cfr. ivi, p. 659 (torna al testo).

29 Ivi, p. 661 (torna al testo).

30 Non ci è possibile qui discutere l’interpretazione di Giuliana Stella, circa l’emergere in G. Husserl di un tempo vissuto o coscienziale che effettivamente operi la piena temporalizzazione del diritto, che diverrebbe così autenticamente significativo per l’esistenza dell’uomo: cfr. ivi, pp. 666-667 (torna al testo).

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