Il blog di Antonio Tombolini

Parte Prima, Cap. II: Temporalità riconoscimento e diritto: Bruno Romano. §17 La temporalità come luogo della possibile autenticità del diritto

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Parte Prima
DIRITTO E TEMPO NELLA FILOSOFIA GIURIDICA ITALIANA

Capitolo II
Temporalità riconoscimento e diritto: Bruno Romano

§17 La temporalità come luogo della possibile autenticità del diritto

Per questa via giungiamo a riconoscere nella temporalità il luogo in cui ne va dell’autenticità o inautenticità del diritto.

Un diritto che si voglia permanente e assoluto è inautentico, e conduce agli esiti di una civiltà dominata dalla tecnica:

"All’irrigidirsi dell’opera dell’uomo corrisponde il prevalere
dell’inautenticità dell’esistenza che viene allora a svolgersi in una
zona retta da un diritto che è il prodotto di quel tipo di ragione
calcolante ove la verità è pensata solo come certezza"24.

Al contrario, "l’avvento dell’opera esige proprio l’allontanarsi dalla quotidianità del duraturo, da quanto è ritenuto sicuro per essere pronti invece all’appello del destino epocale dell’Essere nel suo darsi storico. All’uomo di Stato, a chi quindi è interessato alla manifestazione della dike nella storia, compete la duplice funzione di conservare ed innovare, ove è espressa temporalmente la compresenza delle ec-stasi temporali"25.

E se ad ogni opera è urgente, nel tempo dell’estremo pericolo, guardare di nuovo alla sua essenza (e temporalità) originaria, tanto più questa urgenza si fa impellente per il diritto, "come opera che consente tutte le altre opere", pur "senza potersi a queste sostituire"26.

Tali conseguenze sono confermate dalla nota interpretazione heideggeriana del frammento di Anassimandro, che Romano espone con chiarezza. La adikìa di cui Anassimandro parla è proprio l’"assenza di congiunzione verso la provenienza ed il declino", "dovuta all’irrigidirsi nella durata del soggiorno, al non considerare che ciò che è presente – e dunque anche i mortali – soggiorna nella direzione della provenienza e del ritorno"27.

Le indicazioni che Romano offre per un recupero di autenticità nel diritto rinviano a ciò che Heidegger ha pensato a proposito della dike e della temporalità. I risultati della ricerca, sopra messi in luce, ci appaiono notevoli.

Non possiamo tuttavia evitare due rilievi interni al lavoro esaminato, che si riferiscono a passaggi lasciati piuttosto in ombra dall’autore, e che avrebbero meritato una maggiore illuminazione.

Il primo riguarda la stessa nozione di dike che Romano accoglie da Heidegger. Essa, come si è visto, regola l’invio del non-nascosto e dimora, essa stessa, nel nascosto.
L’opera della giustizia consiste proprio nella lotta condotta dall’uomo perché la dike del nascosto si manifesti come dike storica. L’autore parla più volte del primo aspetto della dike, quello dimorante nel nascosto, definendolo come "ordine sovradominante"28.

Ora tale nozione non ci sembra corrispondente al pensiero della dike così come proposto da Heidegger. Il concetto di "ordine sovradominante" rinvia piuttosto alle teorizzazioni filosofico giuridiche fondate sul diritto naturale, inteso come ordine perfetto di cui il diritto positivo deve continuamente farsi riflesso storico. La dike heideggerianamente intesa, dimorante nel nascondimento dell’essere, non è in alcun modo riconducibile a tale costruzione.

Nell’àmbito del pensiero heideggeriano non è data infatti una realtà sovrasensibile o sovradominante cui la realtà sensibile, ed il suo diritto, debbano ispirarsi: tale costruzione è anzi dal pensatore tedesco riportata a Platone, come una delle radici della deviazione originaria del pensiero occidentale.

Ciò che l’uomo può dire della dike come ordine-accordante è solo ciò che di essa si manifesta nel non-nascosto, e cioè, in definitiva, che la dike, quanto a se stessa, dimora e si ritrae nel nascondimento29.

Il secondo rilievo interno al testo tocca un’affermazione che Romano abbandona senza discutere, e che è invece di per sé carica di importanti e contraddittorie conseguenze.
Laddove mette in luce il diritto come coappartenenza di diritto e non-diritto, egli aggiunge infatti:
"Tuttavia il diritto, pur essendo sempre anche non-diritto, deve affermarsi nella sua fase di esistenza come se fosse solo diritto"30.

Che senso ha una tale affermazione? L’introduzione di questo "come se" non è per se stessa un principio di inautenticità che si insinua all’interno della ricerca? Non si tratta proprio di quello "stagnare antistorico", di quell’"irrigidirsi nella durata" che consente all’inautenticità del diritto, espulsa dalla porta di un’attenta analisi del pensiero heideggeriano, di rientrare dalla finestra di una mera enunciazione apparentemente ovvia?

In riferimento a tali questioni occorre considerare ora alcuni dei lavori successivi di Romano, in cui il nesso tra diritto e tempo viene ancora approfondito, ed anzi si chiarisce nella sua centralità.


NOTE

24 TG, p. 209 (torna al testo).

25 TG, p. 214 (torna al testo).

26 TG, p. 215 in nota (torna al testo).

27 TG, p. 226 (torna al testo).

28 TG, p. 202 (torna al testo).

29 Il senso di tale essenziale ritrarsi sarà messo in luce grazie al successivo esame dell’opera di Heidegger, cfr. Parte Quarta (torna al testo).

30 TG, p. 216 (torna al testo).

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