Il blog di Antonio Tombolini

Parte Prima, Cap. II: Temporalità riconoscimento e diritto: Bruno Romano. §16 La salvezza del diritto come opera storica della giustizia

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Parte Prima
DIRITTO E TEMPO NELLA FILOSOFIA GIURIDICA ITALIANA

Capitolo II
Temporalità riconoscimento e diritto: Bruno Romano

§16 La salvezza del diritto come opera storica della giustizia

Illustrati i pericoli che l’affermarsi del dominio della tecnica porta con sé per l’essenza dell’esserci, conseguenti alla trasformazione della giustizia in mera giustificazione del voluto, Romano si spinge alla ricerca delle possibili vie di "salvezza" per una giustizia autentica.

Tali vie sono, con Hölderlin, nascoste proprio là dove risiede il pericolo. L’epoca della tecnica mostra che la giustizia mantiene con la verità lo stesso rapporto che legava dike e aletheia nel pensiero iniziale; solo che tale rapporto si è mutato in forza della diversa qualificazione assegnata da una parte alla verità, ridotta a esattezza della rappresentazione, e dall’altra alla giustizia, ridotta a sua volta a giustificazione.

Un rapporto autentico potrà essere approntato solo sulla base di una nuova apprensione di ciò che originariamente era pensato come nesso tra la dike e la verità dell’essere.

Si tratta, si badi bene, di un atteggiamento completamente estraneo a tanto furore anti-tecnologico piuttosto in voga, ché anzi esso si fonda proprio sulla positiva ambiguità (Zwei-deutigkeit) dell’essenza della tecnica, che se da un lato, "assolutizzando la dimensione del calcolo provocante ad unico modo del disvelamento, mette in pericolo il rapporto dell’uomo all’essenza della verità", dall’altro, "costituendo l’origine di ogni disvelamento, porta l’uomo nella sua propria dignità costituita dall’essere colui che con la propria opera (Werk) veglia sull’essenza della verità dell’essere"15.

Quale illuminazione può pervenire all’esserci vivente nell’era della tecnica da un ripensamento delle origini del pensiero occidentale?

Heidegger, afferma Romano, individua nella techne "l’opera di disvelamento" propria all’essenza dell’uomo: attraverso l’opera egli lascia che l’essere si apra all’essente manifestandosi, pervenendo così dal nascondimento al non-nascondimento della verità (à-letheia).

Tale "opera" qualifica l’uomo "come colui che fa violenza":
"La techne individua quanto è proprio al comportamento di chi esercita la violenza verso il sovradominante ed è in questo combattimento che l’Essere, prima chiuso, nascosto, viene alla luce. Nel combattimento (polemos), che qui Heidegger esamina, la lotta è fra la techne e la dike che Heidegger traduce con il termine Fug: l’ordine che unisce e riunisce (Fug und Gefüge)"16.

La dike si rivela allora come "ciò che accorda", ciò che consente all’opera di condurre a manifestazione ciò che dimora ancora nel nascosto, e che consentendo ad un tempo dà ordine alla violenza della techne dell’opera dell’uomo.

Ogni opera autenticamente intesa, dall’opera d’arte, al dire del pensiero, al lavoro manuale e non, all’azione politica, costituisce un vero e proprio combattimento tra il nascosto e il non-nascosto, combattimento regolato dalle disposizioni della dike, che di volta in volta indica17 e accorda il passaggio nella sfera del non-nascondimento.

Da questo punto di vista l’opera della giustizia, o, secondo la più ampia accezione di Romano, "l’opera della città", non può intendersi alla stregua di una qualsiasi tra le opere dell’uomo: se queste infatti hanno a che fare con la dike come mediatrice della lotta che instaurano, ciascuno secondo la propria essenza, con la sfera del nascosto, nell’opera della giustizia il nascosto con cui combattere è la dike stessa:
"Techne e dike si affrontano mediante l’opera dell’uomo, perché nello spazio creato da questi si manifesti la finita e storica giustizia. Il compito dell’uomo è quello di costituire il luogo di questo evento"18.

Il diritto autenticamente inteso nell’ascolto di Heidegger si colloca dunque, secondo Romano, "all’interno della contrapposizione dike e techne, ove dike è l’ordine sovradominante, che rende possibile il coordinamento dei singoli, e la techne è l’opera dell’uomo volta a che quest’ordine assuma forma storica"19.

L’opera della giustizia, insomma, portando nel non-nascosto l’ordine accordante della dike, crea la storia come luogo in cui ogni altra opera trova il non-nascosto accordato alla sua manifestazione, e questo "può spiegare perché Heidegger consideri l’opera della città non come una delle opere che portano al disvelamento, ma come l’opera che, in quanto luogo della storia, fonda e conserva le altre opere"20.

Attraverso il diritto allora, e nella misura in cui questo si realizza nell’ascolto di ciò che la giustizia, la dike invia all’uomo, questi accorda a se stesso il luogo e l’ordine proprio perché ciascuna opera possa provenire nel non-nascosto.

Tuttavia poiché anche l’opera della giustizia è frutto di una lotta, resterà partecipe della coappartenenza tra nascosto e non-nascosto propria ad ogni manifestazione dell’essere, coappartenenza che si esprime nella storicità propria ad ogni realizzazione umana:
"Si è accennato alla natura storica dell’opera dell’uomo. Infatti nella visione heideggeriana, l’opera è tale unicamente se non si irrigidisce in una sola singola creazione, ad esempio in un dato disvelamento storico della dike, ma si tiene aperta alla lotta"21.

Il diritto, pur nella sua peculiarità di opera accordante-ordinante ogni altra opera, resta pur sempre partecipe dell’essenza comune ad ogni opera, la sua finita temporalità, che altro non è se non la continua disponibilità a nuove manifestazioni dell’essere:
"Ciò può far dire che l’essenza dell’opera è il mantenimento della lotta e dunque l’apertura a mutarsi in una nuova opera, perché ogni irrigidirsi è un negare il disvelamento che è sempre storico. (…) Ciò costituisce l’uomo come colui che non può avere sicurezza, ma che ec-siste sempre nel rischio presente in ogni passaggio da un’opera all’altra"22.

Il diritto autenticamente inteso, dunque, lungi dal costituire il principale strumento di assicurazione certa dell’essente nell’àmbito del pensiero calcolante, diviene esso stesso un’opera segnata dal tempo:
"Quest’opera pertanto non approda alla posizione di un ordine assoluto, di un diritto che sia solo diritto poiché, come ogni altra, essa simultaneamente disvela ed occulta. Il diritto quindi, nella sua pienezza, non si dà nel disvelamento che sempre è anche occultazione. Ogni diritto storico appare dunque affetto dall’essere anche non-diritto"23.


NOTE

15 TG, p. 195 (torna al testo).

16 TG, p. 201 (torna al testo).

17 Sull’etimo del termine dike cfr. Franco TODESCAN, Considerazioni sulla genesi dell’idea di giustizia in un frammento di Anassimandro, in "RIFD", 1968, pp. 414-428. (torna al testo).

18 TG, p. 202 (torna al testo).

19 Ibidem (torna al testo).

20 TG, p. 206 (torna al testo).

21 TG, p. 208 (torna al testo).

22 Ibidem (torna al testo).

23 TG, p. 215 (torna al testo).

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